IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Lavori preparatori 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, e' modificato come segue: "2. Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte in mappa in via provvisoria ed evidenziate in apposito foglio di notifica, le cui risultanze avranno efficacia con l'apertura del nuovo Libro fondiario.".