IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Lavori preparatori
 
   1.  Il  comma  2  dell'articolo  5 della legge regionale 1› agosto
1985, n. 3, e' modificato come segue:
   "2.  Le variazioni conseguenti al rilievo devono essere introdotte
in mappa in via provvisoria ed  evidenziate  in  apposito  foglio  di
notifica,  le  cui  risultanze  avranno  efficacia con l'apertura del
nuovo Libro fondiario.".